rapporto di colonia fa venire meno prelazione del confinante


 

Cass. 26.07.2001, n. 10227

 

Ai fini della sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante costituita dall'insediamento sul fondo offerto in vendita di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non č necessario che l'insediamento abbia una durata minima, da rapportarsi al biennio previsto per il riconoscimento del diritto di prelazione in favore di tali soggetti, essendo sufficiente che abbia una natura non precaria, bensė stabile (la cui verifica č rimessa all'apprezzamento del giudice di merito), e sia contrassegnato dalla coltivazione diretta del fondo in base ad un titolo giustificativo, senza altri requisiti particolari.

 

(Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Cassazione ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sussistente la condizione impeditiva al sorgere del diritto di prelazione del proprietario limitrofo nell'essere il fondo compravenduto gravato da rapporto di colonia - e correlativo insediamento - in favore dei genitori degli acquirenti).